Nuovo testo unificato elaborato dal comitato ristretto – adottato come testo base

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell’intrattenimento e dello svago (testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino)

<<Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo>>

ARTICOLO 1

(Tutele assicurative)

1. Le disposizioni previste dal comma 2 al comma 8 del presente articolo si applicano ai lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago che, nell’ambito delle categorie di cui all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, sono inseriti, con le modalità di cui al secondo comma del medesimo articolo 3, e successive modificazioni, nei gruppi di categorie di soggetti di cui alle lettere A) e B) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005; le disposizioni previste dal comma 9 al comma 13 del presente articolo si applicano ai soli lavoratori raggruppati alla lettera A) del medesimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano alle figure professionali specifiche in essi indicate. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 17 del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° giugno 2011.

2. L’indennità contro la disoccupazione di cui all’articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, già prorogata ed estesa ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è ulteriormente estesa ai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo. Il numero 5° dell’articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 è abrogato.

3. Possono accedere al trattamento di cui al comma 2 esclusivamente i lavoratori che all’atto della domanda risultano avere:

a) versato nei due anni precedenti un minimo di 78 giornate contributive;

b) percepito nei due anni precedenti un reddito non superiore al doppio dei limiti reddituali personali e cumulati stabiliti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, ai fini del riconoscimento del trattamento minimo in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria;

c) non aver superato quindici giornate lavorative in cinque mesi.

4. L’indennità di cui al comma 2 è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’arco dei due anni precedenti, comunque non superiori a 180 giornate, e ammonta alla retribuzione giornaliera minima prevista dai contratti collettivi nazionali di categoria e dalle normative vigenti.

5. Ai fini di cui al presente articolo, è istituito presso l’INPS un apposito Fondo di sostegno al reddito per i lavoratori dello spettacolo, recante una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2011, 10 milioni di euro per l’anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, finanziato con le modalità e le risorse di cui all’articolo 5.

6. Tra i lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago individuati alle lettere A) e B) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, sono inseriti anche quelli con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato che non godano dell’indennità di chiamata, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

7. L ‘assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è estesa ai lavoratori di cui al comma 1. Dopo il numero 4) del primo comma dell’articolo 4 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, è inserito il seguente: «4-bis) i lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago individuati alle lettere A) e B) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005».

8. A decorrere dal 1° giugno 2011, per le lavoratrici rientranti nelle categorie di cui al comma 1 è corrisposta un’indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i tre mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto, calcolata ai sensi dell’articolo 23, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Conseguentemente, ai lavoratori di cui al comma 1, al fine del congedo di maternità, è esteso il divieto previsto dal comma 1 dell’articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L’indennità di cui al presente comma è inoltre corrisposta alle lavoratrici dello spettacolo che all’atto del congedo per maternità risultano disoccupate da più di due mesi. Conseguentemente, dopo il comma 2 dell’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001 è inserito il seguente: <<2-bis. Per le lavoratrici dello spettacolo, intrattenimento e svago individuati alle lettere A) e B) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, il periodo di sessanta giorni, di cui al comma precedente, è raddoppiato>>.

9. I lavoratori appartenenti al gruppo A) del citato D.M. 15 marzo 2005, che non raggiungono i 120 contributi giornalieri per la maturazione del requisito dell’annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni, possono versare in maniera volontaria i contributi relativi alle giornate mancanti per raggiungere tale quota, anche nel caso in cui abbiano operato all’estero, stipulando un contratto di lavoro autonomo professionale con il committente straniero. Conseguentemente l’articolo 14-bis, paragrafo 1, del Regolamento CEE 1408/71, in tema di distacco, si applica anche ai lavoratori autonomi dello spettacolo di cui al comma 1 della presente legge; a tal fine l’ENPALS rilascia ai lavoratori autonomi dello spettacolo una attestazione sulla regolarità del distacco e dell’applicazione della legislazione sociale relativa al mantenimento dell’obbligo assicurativo nel paese di origine.

10. Il comma 15 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è sostituito dal seguente: «Ai soli fini dell’acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori appartenenti al gruppo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), sono accreditati, d’ufficio, un numero di contributi giornalieri pari all’ammontare dei contributi versati nell’anno a condizione che il reddito annuale percepito dal lavoratore non superi i limiti reddituali personali e cumulati stabiliti dalla legge, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, ai fini del riconoscimento del trattamento minimo in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria; in ogni caso tale accreditamento è consentito per un numero di anni non superiore a 10».

11. Al comma 15 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi lavoratori, quando organizzano autonomamente, per la preparazione degli spettacoli, le giornate di prova, è consentito l’inserimento delle stesse nei relativi contratti di ingaggio come giornate di lavoro non retribuite, gravate tuttavia di adempimenti contributivi esclusivamente ai fini previdenziali concernenti l’ENPALS. In tal caso il contributo è computato sul minimo contrattuale. Ai fini del calcolo numerico delle giornate contributive necessarie alla maturazione del diritto alla pensione, le giornate di prova sono computate come giornate di lavoro a tempo pieno nel limite massimo annuale necessario per conseguire il requisito di 120 contributi giornalieri». Conseguentemente, il comma 4 dell’articolo 43 della legge 27 dicembre 2002, n. 283, è abrogato.

12. All’articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, le parole: «esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «a contribuzioni versate o accreditate in loro favore comprese quelle per prosecuzione volontaria. La contribuzione relativa ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo deve essere pari ad almeno due terzi».

13. All’articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Ai lavoratori appartenenti al gruppo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è data facoltà di cumulare anche i periodi assicurativi coincidenti al fine della maturazione dei requisiti assicurativi per il diritto alla prestazione pensionistica ai sensi del comma 1».

14. Al comma 4 dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, le parole «52 anni» sono sostituite dalle seguenti: «47 anni» e le parole «47 anni» sono sostituite dalle seguenti: «45 anni»; al comma 13 dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».

15. Modelli, fotomodelli e indossatori, a prescindere dalla prestazione lavorativa effettuata, sono considerati a tutti gli effetti lavoratori del settore dello spettacolo e, in quanto tali, obbligati all’iscrizione all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

16. Al fine di ripristinare l’originaria coincidenza tra massimale retributivo imponibile e massimale retributivo previdenziale, così come disposto dal comma 6 dell’articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e, per interpretazione autentica, dall’articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 70, è abrogato il settimo comma dell’articolo 12 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, come modificato dal comma 10 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

17. I contributi versati dal lavoratore all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alle altre gestioni previdenziali, diverse da quelle di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in attuazione di quanto disposto dalla presente legge sono ricongiungibili ai sensi della normativa vigente in materia, tenendo conto ai fini della maturazione del diritto pensionistico dei diversi criteri di annualità in vigore presso la gestione previdenziale di provenienza.

18. Con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Lo schema di regolamento è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

19. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede alla razionalizzazione del sistema di versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago, presso l’INPS e l’ENPALS, nonché alla revisione dei criteri di valutazione della contribuzione attualmente in vigore, anche al fine di utilizzare eventuali avanzi di gestione per le finalità di cui alla presente legge.

20. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, è autorizzato ad emanare uno o più decreti intesi a favorire una maggiore corrispondenza tra l’imponibile contributivo e quello fiscale al fine di prevedere per le spese sostenute per l’acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all’alloggio, purché funzionalmente necessarie all’esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate, una deduzione riferita, entro un limite massimo stabilito, in termini percentuali al compenso annuale fatturato.

21. Ai fini di cui al presente articolo, per lavoratori si intendono i lavoratori autonomi professionali o autonomi occasionali, anche parasubordinati, rientranti tra le categorie di lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, di cui al comma 1.

ARTICOLO 2

(Foglio d’ingaggio)

1. I rapporti di lavoro per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 1, sono formalizzati con un contratto di scrittura privata, denominato «foglio d’ingaggio», in cui sono prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell’incarico comprensivo dell’eventuale periodo di prova, nonché la disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. Il foglio d’ingaggio è individuale. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il foglio di ingaggio è sottoscritto dalle parti e corrisposto al lavoratore antecedentemente alla data della prima prestazione lavorativa prevista.

2. Nell’ambito del medesimo regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 18, sono stabilite le caratteristiche e le modalità di impiego del foglio d’ingaggio.

3. L’ENPALS, al fine di migliorare l’azione di verifica della corretta applicazione del foglio d’ingaggio nonché del rispetto degli obblighi fiscali, assicurativi e contribuitivi da parte delle imprese e dei lavoratori può avvalersi, attraverso apposita convenzione, della SIAE.  

4. Le imprese dello spettacolo espletano le pratiche di assunzione dei lavoratori minori, per lo svolgimento di attività dello spettacolo, presso l’ispettorato del lavoro dove esse hanno sede. L’ispettorato del lavoro di cui al periodo precedente comunica agli altri ispettorati territoriali, siti nei luoghi presso i quali si svolge l’attività lavorativa del minore, le debite autorizzazioni per le eventuali azioni ispettive.

5. Ai fini del risparmio e della semplificazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle procedure amministrative relative alle comunicazioni obbligatorie su assunzioni, ingaggi, proroghe, trasformazioni, distacchi, trasferimenti e cessazioni dei rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo, con la richiesta del “certificato di agibilità ENPALS”, da effettuarsi unicamente con la procedura on-line istituita presso il portale dell’ENPALS, il datore di lavoro committente assolve contestualmente anche agli obblighi informativi da esperire al centro per l’impiego. Al fine di rendere disponibili le informazioni ad entrambi gli uffici competenti, è predisposta una apposita procedura informatica per reindirizzare, opportunamente riorganizzate, le informazioni inviate agli uffici dell’ENPALS, anche al centro per l’impiego. Anche le variazioni o modifiche delle informazioni contenute nel “certificato di agibilità ENPALS” devono essere comunicate unicamente agli uffici dell’ENPALS e reindirizzate automaticamente al centro per l’impiego, mediante la nuova procedura informatica di cui al presente comma. Per le comunicazioni connesse agli ingaggi di lavoratori dello spettacolo, i termini di comunicazione al centro per l’impiego sono allineati a quelli previsti per la richiesta del “certificato di agibilità ENPALS”.

ARTICOLO 3

(Agenti degli artisti di spettacolo)

1. I lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago, di cui all’articolo 1, comma 1, considerate le peculiarietà e la speciale natura delle rispettive prestazioni professionali, possono avvalersi, per l’organizzazione del loro lavoro, a livello nazionale e internazionale, degli agenti di spettacolo.

2. È agente dell’artista di spettacolo, ai sensi della presente legge, il soggetto che, in forza di un contratto di mandato, rappresenta i lavoratori dello spettacolo, nei confronti di soggetti pubblici e privati, allo scopo di:

a) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni di spettacolo, i luoghi, le date relative, nonché le condizioni normative, pratiche e finanziarie;

b) predisporre la stesura dei contratti che regolano le prestazioni di spettacolo;

c) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni di spettacolo in nome e per conto dell’artista, esecutore o interprete esclusivamente sulla base di un esplicito mandato del medesimo;

d) provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione di spettacolo;

e) ricevere comunicazioni, ivi compresa la corrispondenza, che riguardano le prestazioni di spettacolo e provvedere a quanto necessario per la gestione degli affari inerenti l’attività professionale dell’artista, dell’esecutore o dell’interprete.

3. L’attività professionale di agente è incompatibile con quella di produttore e in nessun caso può essere svolta da un unico soggetto né in forma singola, né in forma societaria, né attraverso compartecipazioni.

4. È interdetto l’esercizio dell’attività di agente ai soggetti che abbiano riportato condanne penali o che abbiano commesso illeciti disciplinari nello svolgimento della medesima attività.

5. Le agenzie degli artisti di spettacolo non possono in nessun caso essere equiparate o assimilate alle agenzie del lavoro di cui all’articolo  4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

6. Al comma 2 dell’articolo 205 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo le parole: «le agenzie teatrali» sono inserite le seguenti: «e le agenzie degli artisti dello spettacolo».

ARTICOLO 4

(Registro dei lavoratori e degli agenti dello spettacolo)

1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro dei lavoratori e degli agenti degli artisti dello spettacolo, di seguito denominato «registro», al quale possono iscriversi i prestatori d’opera che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, e all’articolo 3, comma 2, finalizzato alla certificazione della professionalità dei soggetti iscritti. L’iscrizione al registro è libera e non rappresenta requisito vincolante per l’esercizio delle attività di cui al citato articolo 1, comma 1, e al citato articolo 3, comma 2.

2. L’iscrizione al registro di cui al comma 1 è riconosciuta ai lavoratori in possesso dei titoli rilasciati da istituti pubblici e privati autorizzati alla formazione artistica o professionale negli ambiti di cui all’articolo 1, comma 1, e all’articolo 3, comma 2, o che possono dimostrare l’esercizio di tali attività, tramite la contribuzione per un numero di giornate lavorative corrispondenti almeno a due annualità contributive relative al gruppo di appartenenza, nel quadriennio antecedente la data di presentazione della domanda.

3. In sede di prima applicazione, possono altresì essere iscritti, nel registro di cui al comma 1, coloro che presentano una domanda corredata da idonea certificazione dell’attività artistica svolta, che deve essere valutata dalla Commissione di cui al comma 4.

4. Per la valutazione delle domande di cui al comma 3, è nominata con il decreto di cui al comma 6, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione composta da cinque membri.

5. Per le attività di spettacolo a carattere commerciale è prescritto l’utilizzo degli iscritti al registro dei lavoratori dello spettacolo di cui al comma 1. In caso di utilizzo di personale non iscritto al registro di cui al periodo precedente, non si applica quanto disposto dal comma 188 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, successivamente modificato dall’articolo 39-quater del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono definite le modalità di raccolta e di verifica delle richieste di iscrizione, nonché di gestione, del registro di cui al comma 1.

7. La figura professionale della «maschera», operante nelle strutture di esercizio teatrale e cinematografico, non è equiparabile al personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi; a tal fine, per la citata figura professionale non si applica quanto disposto dal comma 7 al comma 13 dell’articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dal decreto del Ministro dell’interno del 6 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2009, n. 235.

ARTICOLO 5

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2011, a 10 milioni di euro per l’anno 2012 e a 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede, quanto all’anno 2011, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3, e, quanto all’anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l’anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. A decorrere dall’anno 2013, si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Limitatamente all’anno 2011, l’aliquota aggiuntiva di cui all’articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 992, n. 438, è incrementata, per gli iscritti alle gestioni dell’ENPALS, sino alla misura di due punti percentuali.

3. Per l’anno 2011 si applica, a carico dei percettori di trattamenti pensionistici delle gestioni dell’ENPALS, un contributo di solidarietà straordinario, pari al tre per cento, per gli importi di pensione superiori a due volte i limiti reddituali personali e cumulati stabiliti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, ai fini del riconoscimento del trattamento minimo in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.